Da provare la necessità di informazioni sulle operazioni con parti correlate
L’obbligo di informativa sorge per le operazioni non effettuate a condizioni di mercato
Il Tribunale di Milano, nella sentenza n. 6040/2019, fornisce importanti chiarimenti in tema di informazioni in Nota integrativa circa le operazioni con parti correlate e di patrimonializzazione di costi di sviluppo.
Ai sensi dell’art. 2427 n. 22-bis c.c., applicabile ratione temporis, la Nota integrativa deve indicare anche le operazioni realizzate con parti correlate, precisando l’importo, la natura del rapporto e ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio relativa a tali operazioni, qualora le stesse “siano rilevanti” e “non siano state concluse a normali condizioni di mercato”. Le informazioni relative alle singole operazioni possono essere aggregate secondo la loro natura, salvo quando la loro separata evidenziazione sia necessaria
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