Ammesso lo scomputo delle eccedenze ACE in sede di accertamento
Secondo l’Agenzia delle Entrate le perdite vanno scomputate prioritariamente dal reddito accertato
Il nostro ordinamento reca disposizioni specifiche (art. 40-bis comma 3 del DPR 600/73 e art. 9-bis comma 2 del DLgs. 218/97) volte a disciplinare il computo in diminuzione dal maggior reddito accertato delle perdite fiscali non ancora utilizzate, con il fine di ripristinare ex post la situazione che si sarebbe determinata qualora l’imponibile fosse stato dichiarato ab origine in modo corretto.
Non sussiste, invece, alcuna previsione espressa riguardante il caso dello scomputo dell’eccedenza di ACE dai maggiori imponibili accertati o definiti.
La lacuna è colmata dalla circ. Agenzia delle Entrate 21 marzo 2019 n. 5 (§ 3.1), la quale ne ammette l’utilizzo in sede di definizione in adesione, su richiesta del contribuente. Ciò, partendo dall’assunto che non sussiste alcuna