La rottamazione dei ruoli non costituisce rinuncia alla prescrizione
Nemmeno la tesi del riconoscimento del debito appare fondata
La disciplina della rinuncia alla prescrizione è contenuta nell’art. 2937 c.c. Il terzo comma della richiamata norma sancisce, infatti, che “la rinunzia può risultare da un fatto incompatibile con la volontà di valersi della prescrizione”.
In ambito fiscale l’applicazione della disposizione pone non pochi dubbi interpretativi.
Si pensi al caso in cui venga presentata una domanda di rottamazione su alcune cartelle di pagamento e poi, successivamente, il contribuente non provveda al versamento degli importi, venendo così meno la rottamazione stessa.
Occorre dunque, in questo contesto, chiedersi quali effetti abbia l’avvenuta presentazione dell’istanza di rottamazione delle cartelle e, in particolare, se possa considerarsi al pari di una rinuncia alla prescrizione
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