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Termine più ampio per sottoscrivere la consulenza specialistica per il voucher manager

/ REDAZIONE

Martedì, 21 gennaio 2020

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Il Ministero dello Sviluppo economico ha pubblicato ieri sul proprio sito il decreto direttoriale 20 gennaio 2020, che amplia il termine ultimo per la sottoscrizione del contratto di consulenza specialistica ai fini dell’agevolazione ex art. 1, commi 228 ss. della L. 145/2018.

Si ricorda che la legge di bilancio 2019 ha introdotto un contributo, nella forma di voucher, per l’acquisto di consulenze specialistiche al fine di sostenere i processi di trasformazione tecnologica e digitale e quelli di ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi delle micro, piccole e medie imprese. L’agevolazione è prevista per i due periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2018. 

L’art. 6, comma 1, lettera a) del decreto direttoriale 25 settembre 2019 aveva stabilito che ai fini dell’agevolazione le spese dovevano, tra l’altro, essere riferite a un contratto di consulenza specialistica sottoscritto tra le parti successivamente alla data di invio della domanda di agevolazione e, comunque, non oltre 30 giorni dalla pubblicazione sul sito web del Ministero del provvedimento cumulativo di concessione delle agevolazioni. 

Proprio su questo termine di 30 giorni interviene il decreto direttoriale 20 gennaio 2020. Il MISE, infatti, ha preso atto delle numerose richieste dei beneficiari di un termine più ampio per poter procedere alla sottoscrizione del contratto di consulenza specialistica oggetto di agevolazione con il manager, tenuto conto anche della complessità tecnica connessa agli interventi consulenziali. 

Dunque, per consentire alle imprese e alle reti beneficiarie del voucher di disporre di un termine più ampio per la
sottoscrizione del contratto di consulenza, tale sottoscrizione deve avvenire “non oltre 60 giorni” (e non più 30 giorni) dalla pubblicazione sul sito web del Ministero del provvedimento cumulativo di concessione delle agevolazioni. Resta fermo, invece, tutto quanto disposto dal decreto direttoriale 25 settembre 2019 non espressamente modificato dal decreto direttoriale 20 gennaio 2020.

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