Apparecchi da divertimento esclusi dall’invio dei corrispettivi
Anche il servizio di raccolta delle giocate non è soggetto all’obbligo di trasmissione dei dati
Con la risposta a interpello n. 9 pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i corrispettivi percepiti per il servizio di raccolta delle giocate e quelli incassati mediante apparecchi da divertimento e intrattenimento senza vincita in denaro, installati in luoghi pubblici o in locali aperti al pubblico, non sono soggetti all’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica di cui all’art. 2 comma 1 del DLgs. 127/2015.
Il caso esaminato nel documento di prassi riguarda un soggetto passivo IVA che, operando come gestore di apparecchi di cui all’art. 110 comma 6 lett. a) del TULPS e di videolottery collocati presso bar, tabaccherie, sale da gioco, ecc., provvedeva, per conto del concessionario, alla raccolta delle somme di denaro giocate,
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