Riduzione dei premi INAIL per le imprese artigiane fissata al 7,38%
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il DM 7 novembre 2019, pubblicato ieri sul proprio sito istituzionale, ha determinato la misura percentuale della riduzione dei premi assicurativi INAIL spettante alle imprese artigiane che non abbiano avuto casi di infortunio nel biennio 2017/2018.
Nello specifico, la riduzione, introdotta con l’art. 1, commi 780 e 781 della L. 296/2006, è stata fissata nella misura pari al 7,38% dell’importo del premio assicurativo dovuto per l’anno 2019.
Si ricorda che, la riduzione dei premi, in base a quanto disposto dal citato comma 781, è prioritariamente riconosciuta alle imprese in regola con tutti gli obblighi previsti dalla normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (DLgs. 81/2008). Tali imprese, oltre a non aver fatto registrare infortuni nel biennio precedente alla data della richiesta di ammissione al beneficio (in questo caso 2017/2018), devono aver adottato piani pluriennali di prevenzione per l’eliminazione delle fonti di rischio e per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro.
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