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Indebito utilizzo di carta di credito anche per l’ex titolare

/ REDAZIONE

Sabato, 25 gennaio 2020

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La Cassazione, nella sentenza n. 2728/2020, ha precisato che integra il reato di ricettazione (di cui all’art. 648 c.p.) la condotta di chi riceve, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all’acquisto di beni o alla prestazione di servizi, provenienti da delitto.

Devono, invece, ricondursi alla previsione incriminatrice di cui all’attuale art. 493-ter c.p. (indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento), che sanziona, con formula generica, la ricezione dei predetti documenti “di provenienza illecita”, le condotte acquisitive degli stessi, nell’ipotesi in cui la loro provenienza non sia ricollegabile a un delitto, bensì a un illecito civile, amministrativo o anche penale, ma di natura contravvenzionale.

Poiché il reato di illecito uso di carta di credito non tutela il bene del patrimonio, ma è finalizzato a contenere il fenomeno del riciclaggio e garantisce, in modo più o meno diretto, i valori riconducibili all’ambito dell’ordine pubblico, economico e della fede pubblica, nessun rilievo può attribuirsi al consenso del titolare della carta di credito, che non può assumere rilievo ai sensi dell’art. 50 c.p., essendo il bene giuridico che la disposizione penale intende tutelare indisponibile da parte del titolare della carta.

Quest’ultimo, peraltro, può utilizzare la carta solo in virtù del contratto che lo lega all’emittente della stessa. E, quindi, poiché il legittimo detentore ha titolo all’utilizzazione di quest’ultima solo per effetto del rapporto contrattuale che lo ha autorizzato a tanto, e finché il rapporto stesso perduri, la revoca dell’autorizzazione da parte dell’emittente priva colui al quale la carta era stata rilasciata della titolarità di essa e del conseguente diritto di utilizzarla dal momento in cui egli viene a conoscenza dell’atto di revoca; sicché l’ulteriore sua utilizzazione integra il reato in questione.

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