Ricevimento del curatore «in contrasto» col ruolo di arbitro del giudice delegato
La riforma del diritto concorsuale determina un’opacità nella prassi dei tribunali, data l’abolizione del dovere di direzione giudiziale della procedura
L’art. 25 del RD 267/1942 recitava che “il giudice delegato dirige le operazioni del fallimento” (e, parallelamente, l’art. 167 L. fall. prevedeva la direzione del giudice delegato nell’amministrazione dei beni nella procedura di concordato preventivo); ciò implicava il potere del giudice delegato di indicazione delle linee generali di operatività, nel cui perimetro il curatore (organo esecutivo e ausiliario) svolgeva l’attività di amministrazione della procedura, sotto la vigilanza del medesimo giudice a cui, ovviamente, competeva anche un “dovere di terzietà”, connaturato con le regole del nostro ordinamento giuridico.
La riforma del diritto fallimentare, avviata dal DL 35/2005 e attuata dal DLgs. 5/2006, “corretto” mediante il DLgs. ...
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