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IL CASO DEL GIORNO

Trasformazione in società semplice con utilizzo integrale delle perdite

/ Luisa CORSO e Gianluca ODETTO

Martedì, 25 febbraio 2020

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In caso di cessazione dell’attività d’impresa nel 2018, le perdite d’impresa generatesi nel 2017, per effetto dell’imputazione integrale del costo delle rimanenze in applicazione del regime di cassa per i soggetti in contabilità semplificata (art. 1 commi 17-23 della L. 232/2016), possano essere integralmente dedotte nel 2018, sino a concorrenza del reddito di impresa prodotto. Ciò, in deroga ai limiti di deducibilità previsti dall’art. 1 comma 26 della L. 145/2018 che, con riferimento al caso di specie, disporrebbero l’utilizzabilità entro il limite del 40% del reddito d’impresa.

Il chiarimento, reso dall’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 45/2020, dovrebbe trovare applicazione in tutti i casi di cessazione dell’attività

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