Trasformazione in società semplice con utilizzo integrale delle perdite
Da abbandonare, a rigore, le eventuali eccedenze non compensate
In caso di cessazione dell’attività d’impresa nel 2018, le perdite d’impresa generatesi nel 2017, per effetto dell’imputazione integrale del costo delle rimanenze in applicazione del regime di cassa per i soggetti in contabilità semplificata (art. 1 commi 17-23 della L. 232/2016), possano essere integralmente dedotte nel 2018, sino a concorrenza del reddito di impresa prodotto. Ciò, in deroga ai limiti di deducibilità previsti dall’art. 1 comma 26 della L. 145/2018 che, con riferimento al caso di specie, disporrebbero l’utilizzabilità entro il limite del 40% del reddito d’impresa.
Il chiarimento, reso dall’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 45/2020, dovrebbe trovare applicazione in tutti i casi di cessazione dell’attività
...Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41