Trattamento IVA differenziato per l’autoconsumo esterno e interno di beni
L’assoggettamento a IVA dell’autoconsumo esterno evita il conseguimento di un indebito vantaggio
In termini generali, il soggetto passivo ha diritto a detrarre l’IVA assolta per i beni acquistati o importati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione (art. 19 comma 1 del DPR 633/72). Qualora il bene sia poi utilizzato per fini “privati”, tuttavia, l’operazione è assimilata a una cessione effettuata a titolo oneroso, da assoggettare a imposta. In questo modo, si garantisce la parità di trattamento fra il soggetto passivo che preleva il bene per proprie esigenze private e il consumatore finale che si procura un bene dello stesso tipo (es. Corte di Giustizia Ue 20 gennaio 2005 causa C-412/03).
Ai sensi dell’art. 2 comma 2 n. 5 del DPR 633/72, costituisce cessione di beni la destinazione degli stessi all’uso o al consumo personale o familiare
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