Niente liquidazione giudiziale senza risoluzione del concordato preventivo
La vigente e controversa questione del fallimento «omisso medio» viene definita in senso negativo dal correttivo al Codice della Crisi
Dopo l’omologazione del concordato preventivo, se la fase esecutiva non raggiunge il suo scopo secondo le modalità ed i tempi pianificati, ciascun creditore ha diritto di chiedere al tribunale la risoluzione del concordato ai sensi dell’art. 186 del RD 267/1942, al fine di ottenere il caducamento dell’effetto esdebitatorio di cui ha beneficiato il debitore con l’omologazione della procedura.
La presentazione del ricorso per la risoluzione è fissata perentoriamente in un anno dalla scadenza del termine per l’ultimo adempimento previsto dal concordato (da intendersi come ultimo termine pianificato per la soddisfazione dei creditori e non già come ultimazione della liquidazione dei beni), e viene condizionata alla “non scarsa importanza” dell’inadempimento. ...
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