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LAVORO & PREVIDENZA

Operative le procedure per l’invio dei provvedimenti di CIG in deroga

Le Regioni dovranno utilizzare esclusivamente il Sistema Informativo dei Percettori (SIP) e il c.d. «Flusso B»

/ Daniele SILVESTRO

Giovedì, 9 aprile 2020

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Con il messaggio n. 1525/2020, l’INPS detta le istruzioni operative per l’invio dei decreti di concessione regionali relativi alla cassa integrazione in deroga, di cui all’art. 22 del DL 18/2020 (c.d. “Cura Italia”).

L’Istituto riepiloga innanzitutto il quadro normativo ricordando che il citato art. 22, al comma 1, stabilisce che le Regioni e le Province autonome interessate possono riconoscere trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per un periodo non superiore a nove settimane, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato (inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti) per i quali non trovano applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di

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