Versamenti del 18 maggio sulla base del calo del fatturato
Anche per i soggetti con liquidazioni IVA trimestrali si guarda alla variazione sul mese precedente
I versamenti di IVA, ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, trattenute addizionali IRPEF, contributi previdenziali e assistenziali e premi INAIL, in scadenza il 18 maggio 2020 (primo giorno lavorativo successivo al giorno 16), sono sospesi per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato, il cui fatturato o i cui corrispettivi si siano ridotti di almeno il 33% nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del 2019:
- qualora i ricavi o compensi non abbiano superato 50 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 9 aprile 2020 (vale a dire l’anno d’imposta 2019, per i soggetti “solari”);
- in ogni caso, per i soggetti
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