L’omessa pronuncia complica la riscossione in pendenza di giudizio
Può essere impossibile per gli uffici liquidare le somme
Per effetto dell’art. 68 comma 1 del DLgs. 546/92, “Anche in deroga a quanto previsto nelle singole leggi d’imposta, nei casi in cui è prevista la riscossione frazionata del tributo oggetto di giudizio davanti alle commissioni, il tributo, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere pagato:
a) per i due terzi, dopo la sentenza della commissione tributaria provinciale che respinge il ricorso;
b) per l’ammontare risultante dalla sentenza della commissione tributaria provinciale, e comunque non oltre i due terzi, se la stessa accoglie parzialmente il ricorso;
c) per il residuo ammontare determinato nella sentenza della commissione tributaria regionale;
c-bis. per l’ammontare dovuto nella pendenza del giudizio di primo grado dopo la sentenza della
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