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FISCO

L’esecutività della sentenza travolge l’accertamento dell’obbligato solidale

Il principio di diritto opera quand’anche tale sentenza non sia passata in giudicato

/ Giorgio INFRANCA e Pietro SEMERARO

Lunedì, 8 giugno 2020

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La cartella di pagamento notificata al coobbligato in solido che non aveva originariamente impugnato l’avviso di liquidazione è illegittima, se il giudice tributario ha già annullato l’atto impositivo (impugnato dall’altro obbligato solidale), pur se con sentenza non passata in giudicato.
Le sentenze delle Commissioni tributarie, infatti, sono immediatamente efficaci e quindi consentire all’Amministrazione finanziaria la riscossione sulla base di un atto già annullato (seppur in via non definitiva) appare contrario a diritto, a nulla rilevando l’opposto orientamento della Cassazione, per la quale la sentenza resa nei confronti dell’obbligato solidale è opponibile anche dall’altro coobbligato, solo dopo il suo passaggio in giudicato.
È questo l’interessante

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