L’esecutività della sentenza travolge l’accertamento dell’obbligato solidale
Il principio di diritto opera quand’anche tale sentenza non sia passata in giudicato
La cartella di pagamento notificata al coobbligato in solido che non aveva originariamente impugnato l’avviso di liquidazione è illegittima, se il giudice tributario ha già annullato l’atto impositivo (impugnato dall’altro obbligato solidale), pur se con sentenza non passata in giudicato.
Le sentenze delle Commissioni tributarie, infatti, sono immediatamente efficaci e quindi consentire all’Amministrazione finanziaria la riscossione sulla base di un atto già annullato (seppur in via non definitiva) appare contrario a diritto, a nulla rilevando l’opposto orientamento della Cassazione, per la quale la sentenza resa nei confronti dell’obbligato solidale è opponibile anche dall’altro coobbligato, solo dopo il suo passaggio in giudicato.
È questo l’interessante
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