ACCEDI
Giovedì, 26 giugno 2025 - Aggiornato alle 6.00

FISCO

Sospensione feriale senza cumulo con quella da coronavirus

La Cassazione conferma il principio in merito alla definizione delle liti pendenti

/ Gaetano CIANCIO e Alfio CISSELLO

Sabato, 30 maggio 2020

x
STAMPA

download PDF download PDF

I termini processuali, ai sensi dell’art. 83 del DL 18/2020, sono stati sospesi dal 9 marzo 2020 all’11 maggio 2020, e, per quanto riguarda le modalità di computo della sospensione, in sostanza si applicano le regole della sospensione feriale dei termini processuali.

Il periodo di sospensione, di 64 giorni, rappresenta una parentesi che non va computata nel termine, salvo, in special modo a titolo prudenziale, il termine venga a sovrapporsi con altre forme di sospensione, ad esempio proprio la feriale.
Incidentalmente, si rileva che il DL 34/2020 non ha apportato modifiche alla menzionata sospensione, che rimane, pertanto, dal 9 marzo 2020 all’11 maggio 2020, salvo il caso del ricorso introduttivo, che, per limitate tipologie di atti e, in verità, con molti dubbi, può slittare

...

CONTENUTO RISERVATO AGLI ABBONATI

ABBONANDOTI POTRAI AVERE UN ACCESSO
ILLIMITATO A TUTTI GLI ARTICOLI
ACCEDI

Non sei ancora un utente abbonato
e vuoi saperne di più?

TORNA SU