Sospensione feriale senza cumulo con quella da coronavirus
La Cassazione conferma il principio in merito alla definizione delle liti pendenti
I termini processuali, ai sensi dell’art. 83 del DL 18/2020, sono stati sospesi dal 9 marzo 2020 all’11 maggio 2020, e, per quanto riguarda le modalità di computo della sospensione, in sostanza si applicano le regole della sospensione feriale dei termini processuali.
Il periodo di sospensione, di 64 giorni, rappresenta una parentesi che non va computata nel termine, salvo, in special modo a titolo prudenziale, il termine venga a sovrapporsi con altre forme di sospensione, ad esempio proprio la feriale.
Incidentalmente, si rileva che il DL 34/2020 non ha apportato modifiche alla menzionata sospensione, che rimane, pertanto, dal 9 marzo 2020 all’11 maggio 2020, salvo il caso del ricorso introduttivo, che, per limitate tipologie di atti e, in verità, con molti dubbi, può slittare
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