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LAVORO & PREVIDENZA

Indennità di mobilità in deroga da Regioni o Province autonome

L’INPS ha fornito chiarimenti per chi ha cessato la CIG in deroga tra il 1° dicembre 2017 e il 31 dicembre 2018 e non ha diritto alla NASpI

/ Daniele SILVESTRO

Mercoledì, 24 giugno 2020

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Con la circ. n. 75/2020, l’INPS ha definito l’ambito di applicazione e le istruzioni operative per la gestione dell’indennità concessa in favore di quei lavoratori che hanno cessato la cassa integrazione guadagni in deroga nel periodo compreso tra il 1° dicembre 2017 e il 31 dicembre 2018 e non hanno diritto alla NASpI.

L’art. 87 del DL 34/2020 (DL Rilancio), modificando l’art. 1 commi 251 e 253 della L. 145/2018 (legge di bilancio 2019), prevede che ai lavoratori che hanno cessato la cassa integrazione guadagni in deroga nel suddetto periodo, e non hanno diritto alla NASpI, è concessa un’indennità pari al trattamento di mobilità in deroga, comprensiva della contribuzione figurativa. Al beneficiario è riconosciuto anche l’assegno per il nucleo familiare,

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