Nota di variazione IVA dal deposito del progetto di riparto finale variato
È possibile avere certezza sulle somme distribuite ai creditori e sull’infruttuosità della procedura concorsuale a partire da tale momento
Con la risposta ad interpello n. 192, pubblicata nella giornata di ieri, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, in caso di modifica del piano di riparto finale dell’attivo fallimentare, il dies a quo per l’emissione della nota di variazione decorre dalla data di deposito del progetto di riparto finale variato. A partire da questo momento, infatti, è possibile avere certezza sulle somme distribuite ai creditori e sull’infruttuosità della procedura concorsuale.
L’art. 26 comma 2 del DPR 633/72 subordina il diritto alla variazione all’avvenuto accertamento dell’infruttuosità della procedura. Tale circostanza viene giuridicamente ad esistenza quando il soddisfacimento del creditore attraverso l’esecuzione collettiva sul patrimonio dell’imprenditore ...
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