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IL PUNTO / PROCEDURE CONCORSUALI

DURC post-omologa con la corretta esecuzione del concordato

L’irregolarità contributiva è attestata qualora risulti il mancato rispetto dei termini stabiliti, nel piano omologato, per l’adempimento dei crediti previdenziali

/ Michele BANA

Giovedì, 25 giugno 2020

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L’art. 5 comma 1 del DM 30 gennaio 2015 stabilisce che, in caso di concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186-bis del RD 267/42, l’impresa si considera regolare, ai fini del rilascio del DURC, per il periodo intercorrente tra la pubblicazione, nel Registro delle imprese, del ricorso per concordato preventivo e il decreto di omologazione, purché sia soddisfatta una condizione: il piano di cui all’art. 161 del RD 267/42 preveda l’integrale soddisfazione dei crediti dell’INPS, dell’INAIL e delle Casse edili, e dei relativi accessori di legge (si veda “Emissione del DURC dubbia nel concordato preventivo in bianco” del 2 gennaio 2020).

Il successivo comma 4 dell’art. 5 del DM 30 gennaio 2015 tratta lo specifico caso ...

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