Proroga obbligatoria dei contratti a termine e di apprendistato
In sede di conversione del decreto Rilancio inserita una norma per prorogare i rapporti sospesi per effetto del COVID-19
In sede di conversione del DL 34/2020 il legislatore torna sulla disciplina dei contratti a termine contenuta nell’art. 93, ma non per sciogliere i dubbi interpretativi della disposizione contenuta nel primo comma, relativa alla possibilità di rinnovare o prorogare fino al 30 agosto i contratti a termine in corso al 23 febbraio, anche senza la necessità di indicare una delle causali previste dall’art. 19 del DLgs. 81/2015.
Il testo della legge di conversione, approvato ieri dalla Camera con 278 voti favorevoli e 187 contrari e trasmesso ieri al Senato, senza intervenire sul comma 1 dell’art. 93, introduce un comma 1-bis che prevede una generalizzata proroga dei contratti di apprendistato e dei contratti a tempo determinato, anche in somministrazione, per una durata pari al
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