Nuove percentuali per il fringe benefit delle auto con possibili effetti IVA
La base imponibile IVA è costituita dal valore normale del servizio se il corrispettivo è inferiore
La legge di bilancio 2020 (L. 160/2019) ha modificato la disciplina relativa alla determinazione del fringe benefit per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti. Tale misura potrebbe avere degli effetti anche sulla base imponibile IVA dell’operazione.
Prima della riformulazione operata dall’art. 1 comma 632 della L. 160/2019, l’art. 51 comma 4 lett. a) del TUIR prevedeva che il fringe benefit fosse determinato in misura pari al 30% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 km calcolato in base al costo chilometrico di esercizio desumibile dalle Tabelle ACI, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente.
Per i veicoli di nuova immatricolazione concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio ...
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