Nelle successioni internazionali le opere d’arte sfuggono alla presunzione del 10%
Occorre infatti coordinare le diverse norme che trattano questa fattispecie
In materia di imposta sulle successioni, il trattamento e la valorizzazione delle opere d’arte si confronta con norme volte, alternativamente, a escludere tali beni dalla base imponibile ovvero a forfetizzare il loro ammontare fiscalmente rilevante.
Nel primo caso, l’art. 13 del DLgs. 346/90 esclude espressamente dall’attivo ereditario i beni culturali (ex DLgs. 42/2004), se sottoposti a vincolo prima del decesso del proprietario e per i quali devono risultare assolti specifici obblighi di conservazione e protezione.
L’art. 9, comma 2 del DLgs. 346/90 introduce invece una presunzione, in base alla quale si considerano compresi nell’attivo ereditario denaro, gioielli e mobilia per un importo pari al 10% del valore globale netto imponibile dell’asse ereditario,
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