Sospensione del RdC per l’applicazione di una misura cautelare al vaglio della Consulta
Con l’ordinanza n. 86/2019, il Tribunale di Palermo ha sollevato d’ufficio la questione di legittimità costituzionale dell’art. 7-ter, comma 1 del DL 4/2019 (conv. L. 26/2019) nella parte in cui impone al giudice che applica una misura cautelare personale di sospendere il beneficio del reddito di cittadinanza.
Il reddito di cittadinanza (Rdc), istituito a partire dal mese di aprile 2019, costituisce una misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all’esclusione sociale, nonché diretta a favorire il diritto all’informazione, all’istruzione, alla formazione e alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all’inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro.
I soggetti beneficiari sono coloro che possiedono, cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio precisi requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, requisiti reddituali e patrimoniali, nonché requisiti riferiti al godimento dei beni durevoli.
L’erogazione del beneficio, per una durata massima di 18 mesi, rinnovabile per ulteriori 18 mesi, può essere interrotta (nelle ipotesi di decadenza disposte dall’art. 7, commi 5 e 6 del DL 4/2019) o sospesa, come nel caso disposto dall’art. 7-ter in esame.
Il reddito di cittadinanza, si legge nell’ordinanza, non ha carattere premiale, ma è una misura finalizzata a soddisfare una serie di diritti fondamentali (ad es. il diritto alla vita, al lavoro, alla famiglia, ecc.); la sospensione delle somme erogate, in conseguenza dell’applicazione di una misura cautelare, ha carattere “sostanzialmente penale”, contrastante con la salvaguardia dei predetti diritti fondamentali di un soggetto ancora presunto innocente, per il quale il Rdc potrebbe configurarsi come condizione imprescindibile per la propria sopravvivenza.
Ciò premesso, valutata la non manifesta infondatezza della questione e rilevata l’impossibilità di procedere ad un’interpretazione costituzionalmente conforme della questione, il Tribunale ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale.
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