ACCEDI
Venerdì, 13 febbraio 2026 - Aggiornato alle 6.00

NOTIZIE IN BREVE

IVA in rivalsa non pagata senza possibilità di nota di credito

/ REDAZIONE

Martedì, 21 luglio 2020

x
STAMPA

La risposta interpello n. 219/2020, pubblicata dall’Agenzia delle Entrate ieri, ha affrontato il caso di un soggetto passivo che, a seguito di accertamento su operazioni non imponibili, ha effettuato il versamento dell’IVA accertata e ha esercitato il diritto di rivalsa ex art. 60 comma 7 del DPR 633/72 nei confronti di altri soggetti debitori.
Le fatture emesse non sono state pagate e la società interessata, dopo aver utilizzato gli strumenti civilistici a disposizione (decreti ingiuntivi), si è interrogata in merito alla possibilità di emettere nota di variazione in diminuzione ai sensi dell’art. 26 comma 2 del DPR 633/72.

Tuttavia, secondo la risposta delle Entrate, confermando l’orientamento espresso con la risposta n. 531/2019, anche in presenza di tutte le condizioni necessarie a rendere il diritto alla nota di credito potenzialmente esistente, la rivalsa operata ai sensi dell’articolo 60 ha natura “privatistica” e, quindi, in caso di mancato pagamento dell’IVA da parte del cessionario o committente, l’unica possibilità consentita al fornitore per il recupero dell’imposta pagata all’Erario, addebitata in rivalsa e non incassata, è quella di adire l’ordinaria giurisdizione civilistica.
Non sarebbe, quindi, possibile avvalersi di altri istituti contemplati dalla disciplina IVA, come, nel caso di specie, la nota di variazione in diminuzione ex art. 26 comma 2 del DPR 633/72.

Peraltro, secondo la prassi delle Entrate (risposte nn. 531/2019 e 219/2020 di ieri), non risulta ammissibile l’emissione di una nota di variazione IVA in diminuzione, allorché successivamente all’inutile esercizio della rivalsa ai sensi dell’art. 60 comma 7 del DPR 633/72, il cessionario o committente sia cancellato dal Registro delle imprese senza che il credito dell’istante sia stato soddisfatto, così come nel caso di esito infruttuoso di procedure esecutive esperibili, in presenza delle condizioni specifiche fissate normativamente.

TORNA SU