Rivendita della prima casa con rischio escussione per l’acquirente
L’imposta dovuta a seguito della decadenza dall’agevolazione costituisce imposta complementare e allo Stato è attribuito un privilegio speciale
L’agevolazione per l’acquisto della prima casa, disciplinata dalla Nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 131/86, prevede, come causa di decadenza, il trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito, prima del decorso di cinque anni dalla data dell’acquisto, dell’immobile comperato con i benefici prima casa, salvo che si proceda entro un anno all’acquisto di un nuovo immobile da adibire ad abitazione principale.
In caso di mancato rispetto di tale termine il contribuente decade dai benefici prima casa per cui le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute nella misura ordinaria, e, oltre agli interessi, è irrogata una sanzione del 30% sulla differenza di imposta sia essa registro oppure IVA.
Nel caso in cui, prima del ...
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