Per presunzione di società di comodo e commercialità ai fini PEX binari separati
Per la commercialità ai fini PEX è irrilevante che la partecipata le cui partecipazioni sono oggetto di realizzo sia una società «di comodo»
Per la definizione di “impresa commerciale”, la lett. d) dell’art. 87 comma 1 del TUIR rinvia all’art. 55 del TUIR.
Come esplicitato dalla circ. Agenzia delle Entrate n. 36/2004 (§ 2.3.4), tale rinvio implica un’accezione estremamente ampia di “impresa commerciale”, dovendosi intendere comprese non solo le attività indicate nell’art. 2195 c.c., ma anche le ulteriori casistiche riconducibili al comma 2 del medesimo art. 55, quali ad esempio:
- prestazioni di servizi non previste dall’art. 2195 c.c., se organizzate in forma di impresa;
- sfruttamento di miniere, cave, torbiere, saline, laghi, stagni e altre acque interne;
- esercizio delle attività agricole ove spettino alle società in nome collettivo e in accomandita semplice nonché alle stabili
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