Intervento nell’espropriazione di banche dell’Agente della riscossione non estinto dalla rottamazione
Ai sensi dell’art. 3 comma 13 del DL 119/2018, il pagamento della prima rata da rottamazione dei ruoli estingue le procedure esecutive, salvo si sia ormai tenuto l’incanto con esito positivo.
Ciò, secondo la risposta interpello Agenzia Entrate 12 agosto 2020 n. 263, induce ad affermare che, pagata la prima rata, si estingue anche l’intervento effettuato dall’Agente della riscossione in procedure espropriative iniziate da terzi.
Tale responso è stato espressamente revocato nella risposta interpello Agenzia delle Entrate n. 266, pubblicata ieri.
Il richiamato art. 3 comma 13, nella parte in cui sancisce l’effetto estintivo delle procedure esecutive a seguito del pagamento della prima rata, non riguarda l’intervento dell’Agente della riscossione in procedure di espropriazione intentate da terzi, come un istituto di credito.
In questa evenienza, il titolo esecutivo che sta alla base dell’intervento rimane in stato di quiescenza e non inibisce il diritto di partecipare alla distribuzione della somma ricavata in capo all’Agente della riscossione.
Ove la distribuzione abbia luogo prima che il debitore abbia pagato tutte le somme da rottamazione (e non la sola prima rata), l’Agente della riscossione partecipa alla distribuzione nei limiti del residuo dovuto.
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