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Il rinvio dello spettacolo non incide sulla validità del biglietto emesso

/ REDAZIONE

Martedì, 18 agosto 2020

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Con il principio di diritto n. 14 pubblicato ieri, 17 agosto, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che i titoli di accesso venduti in relazione ad uno spettacolo originariamente fissato per una data, e successivamente rinviato, possono essere considerati dall’organizzatore validi per l’ingresso allo spettacolo che si terrà nella nuova data stabilita.
Le conclusioni cui giunge l’Amministrazione finanziaria risultano essere il frutto di un’interpretazione logico-sistematica effettuata dall’Amministrazione medesima.

Nel documento di prassi viene, infatti, in primo luogo evidenziata l’assenza di disposizioni volte a disciplinare il rinvio di un evento nell’ambito delle manifestazioni spettacolistiche, nonché l’impossibilità di applicare in via analogica quanto, invece espressamente previsto in tema di manifestazioni soggette all’imposta sugli intrattenimenti dall’art. 6 comma 3 del DPR 544/99, date le diversità esistenti sia sotto il profilo della disciplina di riferimento, sia per le caratteristiche organizzative e gestionali che contraddistinguono le due citate tipologie di manifestazioni.

Pur in assenza di una specifica disposizione normativa, ad avviso dell’Agenzia delle Entrate, nelle ipotesi in cui una manifestazione inizialmente fissata per una data venga rinviata ad una data successiva, risulterà comunque possibile utilizzare i titoli di accesso originariamente venduti anche per l’accesso allo spettacolo nella nuova data prestabilita, fermi i limiti emergenti sotto il profilo IVA per le manifestazioni spettacolistiche (cfr. art. 74-quater del DPR 633/72; DM 13 luglio 2000).

L’Amministrazione ha, infine, precisato che nelle ipotesi di rinvio dello spettacolo restano in ogni caso impregiudicate le specifiche previsioni dettate dal legislatore in ragione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e, tra queste, la possibilità per gli spettatori di chiedere il rimborso del biglietto originariamente acquistato nei limiti individuati dall’art. 88 del DL 18/2020 (in base al quale l’organizzatore dell’evento può, in alternativa al rimborso, emettere un voucher di importo pari al prezzo del titolo di acquisto, da utilizzare entro 18 mesi dall’emissione).

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