Esonero contributivo per le filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura guidato dai codici ATECO
Con il messaggio n. 3341 pubblicato ieri in serata, l’INPS ha fornito le prime indicazioni sull’esonero contributivo previsto dall’art. 222 comma 2 del DL 34/2020.
Si ricorda che la norma prevede l’esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro, dovuti per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, delle imprese appartenenti a specifiche filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura.
L’INPS fornisce alcune indicazioni in attesa dell’adozione del decreto del Ministro del Lavoro di concerto con il Ministro dell’Economia a cui farà seguito un’apposita circolare con le istruzioni operative, visto anche che la Commissione europea ha approvato l’aiuto con decisione C(2020) 4977 final del 15 luglio 2020.
Le indicazioni riguardano l’individuazione dei potenziali beneficiari, il versamento della contribuzione dovuta per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020, le aziende agricole assuntrici di manodopera agricola e le aziende con dipendenti.
Secondo l’INPS la categoria dei beneficiari, sempre in attesa delle ulteriori norme di disciplina dell’agevolazione, può essere individuata nelle aziende che svolgono un’attività identificata dai codici ATECO indicati nella Relazione tecnica bollinata per quantificare la spesa relativa all’esonero contributivo dell’art. 222, comma 2, come sostituito dal testo introdotto dalla legge n. 77/2020.
Infine, in attesa della completa definizione della disciplina e della predisposizione del modulo per la presentazione dell’istanza di esonero, per i beneficiari indicati ai commi 1 e 2 del citato art. 222 saranno temporaneamente sospese le attività di verifica della tempestività del versamento, entro i termini legali ordinari, della contribuzione dovuta per il periodo 1° gennaio 2020-30 giugno 2020.
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41