ACCEDI
Martedì, 1 luglio 2025 - Aggiornato alle 6.00

NOTIZIE IN BREVE

La cessione di quote CO2 non è attività agricola connessa

/ REDAZIONE

Giovedì, 17 settembre 2020

x
STAMPA

Con la risposta a interpello n. 365, pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la cessione di quote di emissione (c.d. VERs), derivanti dal “sequestro” di CO2 realizzato volontariamente da parte di una società agricola mediante la coltivazione di un fondo, non è riconducibile alle attività agricole connesse individuate dall’art. 2135 comma 3 c.c.

Infatti, diversamente da quanto previsto per l’attività di produzione di energia fotovoltaica (art. 1 comma 423 della L. 266/2005), manca una norma che qualifichi espressamente l’attività sopra descritta come connessa a quella agricola o che ne preveda l’assimilazione.

Ai fini delle imposte sui redditi, quindi, non è applicabile l’art. 56-bis comma 3 del TUIR in quanto l’attività esercitata non è riconducibile alla “fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata”, di cui al comma 3 dell’art. 2135 c.c.

Inoltre, per via del fatto che le disposizioni contenute nell’art. 56-bis del TUIR non si applicano alle srl ai sensi del successivo comma 4, i proventi derivanti dalla commercializzazione dei crediti di carbonio concorrono alla formazione del reddito d’impresa, ai sensi dell’art. 85 del TUIR.

Anche sotto il profilo IVA si rileva la mancanza di una disciplina specifica che consenta di ricondurre la cessione delle quote CO2 nell’ambito del regime speciale applicabile alle attività connesse all’agricoltura di cui all’art. 34-bis del DPR 633/72.

L’Agenzia fornisce però alcune indicazioni circa la qualificazione ai fini IVA delle operazioni in argomento, osservando che, per analogia con quanto chiarito in relazione alle cessioni di certificati CO2 nella ris. n. 71/2009, le cessioni di quote CO2 prodotte volontariamente mediante la coltivazione di un fondo configurano prestazioni di servizi ex art. 3 comma 2 n. 2) del DPR 633/72, in quanto costituiscono cessioni di diritti immateriali, e sono soggette al reverse charge ex art. 17 comma 6 lett. d-bis) del DPR 633/72.

TORNA SU