ACCEDI
Venerdì, 3 aprile 2026 - Aggiornato alle 6.00

NOTIZIE IN BREVE

Via libera dell’INPS all’incremento delle pensioni di inabilità per gli invalidi civili

/ REDAZIONE

Giovedì, 24 settembre 2020

x
STAMPA

Con la sentenza n. 152/2020, la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 38 comma 4 della L. 448/2001, nella parte in cui, con riferimento agli invalidi civili totali, disponeva che l’incremento del trattamento pensionistico fino a 516,46 euro al mese per tredici mensilità (c.d. “incremento al milione”) fosse concesso “ai soggetti di età pari o superiore a sessanta anni” e non anche “ai soggetti di età superiore a diciotto anni”.
In applicazione di tale pronuncia, l’art. 15 del DL 104/2020 (decreto “Agosto”), modificando la norma del 2001, ha disposto che con effetto dal 20 luglio 2020 tale incremento venga riconosciuto a tutti coloro di età superiore a 18 anni.

Nel merito è intervenuto ieri l’INPS con la circ. n. 107/2020, comunicando che, con decorrenza 20 luglio 2020, agli invalidi civili totali, ciechi assoluti e sordi titolari di pensione di inabilità viene riconosciuta d’ufficio una maggiorazione economica per le prestazioni assistenziali tale da garantire un reddito complessivo pari, per il 2020, a 651,51 euro per tredici mensilità.

Tra i requisiti richiesti, oltre all’avvenuto compimento del diciottesimo anno di età, il beneficiario non coniugato deve possedere redditi propri non superiori a 8.469,63 euro (pari all’importo massimo moltiplicato per tredici mensilità), mentre se coniugato deve possedere redditi propri di importo non superiore a 8.469,63 euro, ovvero redditi cumulati con quello del coniuge di importo annuo non superiore a 14.447,42 euro.

Per quanto concerne nello specifico l’incremento delle pensioni di invalidità pari a 516,46 euro al mese (c.d. incremento al milione), l’INPS precisa che oltre al rispetto di specifici limiti reddituali (art. 38 comma 5 della L. 448/2001) i soggetti interessati dovranno presentare apposita domanda per ottenere congiuntamente la predetta maggiorazione e il relativo incremento.

TORNA SU