Incremento della pensione di inabilità per gli invalidi civili da rivedere
Con la sentenza n. 152/2020 depositata ieri, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 38, comma 4 della L. 448/2001, nella misura in cui stabilisce che i benefici incrementativi spettanti agli invalidi civili totali sono concessi ai soggetti di età pari o superiore a 60 anni, anziché ai soggetti di età superiore a 18.
Secondo i giudici, l’importo mensile della pensione di inabilità spettante agli invalidi civili totali, pari a 286,81 euro (art. 12, comma 1 della L. 118/1971) è manifestamente insufficiente ad assicurare agli interessati il “minimo vitale”, e il requisito anagrafico finora previsto dalla legge per il suo incremento è irragionevole in quanto “le minorazioni fisio-psichiche, tali da importare un’invalidità totale, non sono diverse nella fase anagrafica compresa tra i diciotto anni (ovvero quando sorge il diritto alla pensione di invalidità) e i cinquantanove, rispetto alla fase che consegue al raggiungimento del sessantesimo anno di età, poiché la limitazione discende, a monte, da una condizione patologica intrinseca e non dal fisiologico e sopravvenuto invecchiamento”.
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