Per i provvedimenti dell’INL silenzio-accoglimento solo con istanza completa
Con la circ. n. 4/2020 vengono inoltre fornite le istruzioni operative sulle procedure amministrative o conciliative da svolgere da remoto
Perché si realizzi l’effetto del silenzio assenso è necessario che l’istanza presentata sia completa di tutti gli elementi previsti per legge. È questa una delle principali indicazioni fornite dall’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) con la circolare n. 4/2020, che fa seguito al decreto direttoriale n. 56 del 22 settembre 2020, con il quale lo stesso INL ha dato attuazione a quanto previsto dall’art. 12-bis del DL 76/2020 (DL “Semplificazioni”), conv. L. 120/2020, individuando le procedure amministrative e conciliative, di propria competenza, da effettuare attraverso strumenti di comunicazione da remoto.
Il comma 1 del citato art. 12-bis ha inserito i provvedimenti autorizzativi all’impiego dei minori in attività lavorative di carattere culturale, ...
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