ACCEDI
Venerdì, 3 aprile 2026 - Aggiornato alle 6.00

NOTIZIE IN BREVE

Confermata l’imponibilità IVA dei progetti di ricerca

/ REDAZIONE

Sabato, 10 ottobre 2020

x
STAMPA

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 459, pubblicata ieri, ha ribadito i chiarimenti già espressi nella risposta n. 456 in tema di imponibilità IVA dei progetti di ricerca scientifica.

Oggetto dell’interpello è il contratto che un Ministero ha stipulato con uno specifico Istituto, finalizzato allo studio dei profili di “rischio di danno per l’apparato muscolo-scheletrico a seguito di stress meccanico da uso eccessivo”. Il suddetto Ministero, che potrebbe sfruttare economicamente i risultati scaturiti dalla ricerca, o consentirne lo sfruttamento, chiedeva all’Amministrazione finanziaria se potesse applicarsi alla fattispecie l’esenzione da IVA prevista per le prestazioni sanitarie ai sensi dell’art. 10 comma 1 n. 18 del DPR 633/72.

L’Agenzia delle Entrate nega tale possibilità con le medesime motivazioni già esplicitate nella precedente risposta n. 456/2020. Richiamando la giurisprudenza europea e la propria precedente prassi (circolare 28 gennaio 2005 n. 4), l’Amministrazione ha precisato che occorre limitare la nozione di “prestazione medica” alla “diagnosi, cura e riabilitazione il cui scopo principale sia quello di tutelare, mantenere o ristabilire la salute delle persone”. La Corte Ue ha, inoltre, affermato che le disposizioni di esenzione contenute nella direttiva 2006/112/Ce devono essere interpretate restrittivamente; peraltro la finalità terapeutica di una prestazione non va necessariamente intesa “in un’accezione particolarmente rigorosa” (Corte di Giustizia Ue 20 novembre 2003, cause C-307/01 e C-212/01).

I requisiti per l’esenzione non sussistono tuttavia nel progetto posto al vaglio dell’Agenzia, che rappresenta una “vera e propria attività di ricerca”; sarà conseguentemente imponibile, con aliquota IVA ordinaria del 22%, il corrispettivo versato dal Ministero a fronte dei servizi svolti, che non possono essere annoverati fra le prestazioni mediche.

TORNA SU