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Perizia asseverata del revisore con bollo in caso d’uso

/ REDAZIONE

Sabato, 10 ottobre 2020

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La perizia asseverata, redatta dal revisore contabile che, in applicazione della disciplina regionale in tema di finanziamenti, incentivi e agevolazioni alle imprese ed agli enti pubblici, deve attestare la regolare rendicontazione amministrativo-contabile delle attività svolte dai beneficiari con riferimento ai requisiti previsti dal bando, avendo natura di perizia asseverata, è soggetta all’imposta di bollo in caso d’uso, a norma dell’art. 28 della Tariffa, Parte II, allegata al DPR 642/72.
Lo afferma l’Agenzia delle Entrate nella riposta ad interpello n. 461, pubblicata ieri.

L’Amministrazione ricorda infatti, che l’art. 28 della Tariffa, Parte II, allegata al DPR 642/72 assoggetta all’imposta di bollo di 0,52 euro, in caso d’uso, “Tipi, disegni, modelli, piani, dimostrazioni, calcoli ed altri lavori degli ingegneri, architetti, periti, geometri e misuratori; liquidazioni, dimostrazioni, calcoli ed altri lavori contabili dei liquidatori, ragionieri e professionisti in genere: per ogni foglio o esemplare”.

Tale norma – spiega l’Agenzia – “con formulazione generica individua una serie di documenti che si caratterizzano per la circostanza di essere predisposti, attestati e definiti da «professionisti in genere», vale a dire da soggetti abilitati allo svolgimento di determinate attività professionali, in quanto portatori di tanto elevate quanto specifiche conoscenze tecniche”.

Pertanto, essa trova corretta applicazione nel caso di specie, con riferimento alla perizia asseverata (che non è un atto pubblico come, invece, la perizia giurata) con cui il revisore esegue le verifiche sulle spese che il beneficiario degli aiuti deve rendicontare nella domanda di rimborso come previsto dal bando. 

La medesima disposizione trova applicazione anche con riferimento alla check list ed al prospetto riepilogativo delle spese rendicontate che “costituiscono parte integrante del rapporto di certificazione del revisore”.

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