La Tobin tax non si applica sulla girata imposta dalla sentenza
L’operazione di girata autenticata da notaio di azioni nominative, derivante della dichiarazione di inefficacia dell’originario contratto di trasferimento delle medesime azioni sancita dal Consiglio di Stato con sentenza, non integra il presupposto impositivo per l’applicazione dell’ imposta sulle transazioni finanziarie di cui all’art. 1 commi da 491 a 500 della L. 228/2012.
Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate nella risposta n. 463, pubblicata ieri.
Nel caso di specie, infatti, la girata costituiva un’operazione dovuta, conseguente alla dichiarazione giudiziale di inefficacia della precedente vendita, sicché la somma versata in corrispondenza di tale atto non costituiva corrispettivo, bensì restituzione dell’indebito arricchimento ex art. 2041 c.c. (il prezzo pagato per la precedente compravendita poi annullata).
Dunque, posto che l’autentica della girata nel caso di specie non scaturisce da un trasferimento oneroso dei titoli, “al fine di realizzare un intento speculativo correlato ad una negoziazione di titoli o ad un’attività di investimento, ma ad un trasferimento ordinato da una Sentenza al fine di reintegrare la situazione antecedente all’atto di vendita dichiarato inefficace, a mezzo della reintestazione delle azioni al proprietario precedente”, non si applica l’imposta sulle transazioni finanziarie.
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