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Rinuncia ai compensi con comunicazione alla società

/ REDAZIONE

Martedì, 13 ottobre 2020

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Il Tribunale di Milano, nella sentenza n. 3755 del 29 giugno scorso, evidenzia come l’amministratore di una società di capitali, con l’accettazione della carica, acquisisca il diritto a essere compensato per l’attività svolta in esecuzione dell’incarico affidatogli. Tale diritto, peraltro, è disponibile. Di conseguenza, la carica potrebbe essere anche esercitata gratuitamente e il diritto potrebbe essere oggetto di rinuncia attraverso una remissione del debito (cfr. Cass. n. 24139/2018).

Si ricorda, quindi, che la remissione del debito espressa è strutturata, ai sensi dell’art. 1236 c.c., quale negozio unilaterale recettizio relativamente al quale la dichiarazione del creditore diventa operativa, nei suoi tipici effetti estintivi, soltanto con la comunicazione al debitore (art. 1334 c.c.). Ne consegue che, non può essere attribuita validità ed efficacia di remissione del debito alla dichiarazione remissoria che sia indirizzata, da parte del remittente, a soggetti terzi rispetto al rapporto obbligatorio cui la stessa si riferisce.
Occorre, altresì, considerare che, ai sensi degli artt. 2364 n. 3 e 2389 c.c., il compenso spettante all’amministratore di una società di capitali, se non è stabilito dallo statuto, viene determinato dall’assemblea ordinaria dei soci all’atto della nomina o successivamente e, in mancanza, mediante valutazione equitativa del giudice (cfr. Cass. n. 16764/2005).

In base ai principi generali (artt. 1372 e 1373 c.c.), una volta che l’assemblea ha riconosciuto all’amministratore il diritto al compenso, tale diritto, in quanto tale – e, in particolare, in quanto individuale – non può essere ritrattato dalla società stessa, e può venire meno, o essere modificato, solo con il consenso dell’amministratore.

Si fa presente, infine, che, ai sensi dell’art. 3 comma 2 lett. a) del DLgs. 168/2003, sono attribuite alla cognizione della sezione specializzata in materia di impresa le controversie relative ai rapporti societari, tra i quali si annovera certamente quello tra società e amministratore; rientrano, allora, senz’altro nella competenza della sezione le questioni relative alla debenza dei compensi degli amministratori (cfr. Cass. n. 13956/2016).

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