Impedisce la decadenza dall’impugnazione del licenziamento anche il ricorso cautelare
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 212, depositata ieri, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 6, comma 2 della L. 604/66 nella parte in cui non annovera tra gli atti impeditivi della decadenza dall’impugnazione del licenziamento anche il ricorso cautelare ai sensi degli artt. 669-bis, 669-ter e 700 c.p.c.
Si ricorda che il predetto comma 2 dell’art. 6 stabilisce che l’impugnazione stragiudiziale del licenziamento (che va proposta entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione in forma scritta) è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di 180 giorni, dal deposito del ricorso giudiziale o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato e, qualora la conciliazione o l’arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto l’accordo necessario al relativo espletamento, il ricorso al giudice deve essere depositato a pena di decadenza entro 60 giorni dal rifiuto o dal mancato accordo.
Tale disposizione, secondo quanto previsto dall’art. 32 della L. 183/2010, è applicabile anche a una serie di ipotesi diverse dal licenziamento, tra cui il trasferimento del lavoratore ai sensi dell’art. 2103 c.c.
La Corte Costituzionale, in una controversia in cui un trasferimento era stato impugnato giudizialmente nei termini solo con un ricorso ex art. 700 c.p.c., ha chiarito che la mancata inclusione del ricorso cautelare quale atto idoneo a impedire l’inefficacia dell’impugnazione stragiudiziale, se proposto nel termine di decadenza di 180 giorni, viola sia il principio di eguaglianza di cui all’art. 3 Cost. – dal momento che, per contro, la richiesta di attivazione della procedura conciliativa o arbitrale viene considerata a tali fini idonea – sia il principio di ragionevolezza.
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