Rimborso dei dazi pagati solo con sentenza definitiva
Il contribuente può chiedere la restituzione dei diritti doganali quando la sentenza è passata in giudicato
Le sentenze di condanna al pagamento di somme (dazi e IVA all’importazione) in favore del contribuente non sono immediatamente esecutive finché le stesse non sono passate in giudicato. Solo l’annullamento in via definitiva, da parte dell’autorità giudiziaria, di un provvedimento impositivo giustifica la richiesta di rimborso dell’operatore economico.
A tale conclusione è giunta la Cassazione, che, con l’ordinanza n. 22012/2020, ha definitivamente rigettato un ricorso per ottemperanza con il quale veniva richiesta la restituzione dei diritti doganali in precedenza versati, a seguito dell’illegittimità di un diniego di rimborso dichiarata con sentenza non ancora definitiva.
In caso di accertamento a posteriori, l’art. 108 del Reg. Ue 952/2013 (CDU) prevede ...
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