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Il donatario dell’azienda in contabilità semplificata può dedurre le rimanenze del donante

/ REDAZIONE

Martedì, 3 novembre 2020

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Con la risposta a interpello n. 516, pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, nell’ambito di una donazione d’azienda in regime di contabilità semplificata, il donatario-persona fisica, che assume i beni dell’azienda in continuità di valori fiscali ai sensi dell’art. 58 del TUIR, può dedurre il valore delle rimanenze finali risultanti al 31 dicembre 2017, trasferite mediante l’atto di donazione.

Nella fattispecie oggetto di interpello, un’impresa individuale in contabilità semplificata, per effetto dell’integrale deduzione delle rimanenze risultanti nell’ultimo periodo antecedente l’applicazione del regime di cassa (art. 1 comma 18 della L. 232/2016), conseguiva nel 2017 una perdita fiscale. A seguito della donazione dell’azienda realizzatasi nel 2019, il donatario rilevava la produzione di un reddito elevato a causa dell’impossibilità di dedurre i costi per le merci già dedotte dal donante nel 2017. A sua volta, la perdita prodotta dal donante non risultava più utilizzabile dallo stesso, non essendo più titolare di reddito d’impresa. 

Al fine di evitare un effetto distorsivo sul reddito del donatario determinato dell’insussistenza dei costi di acquisto delle merci in magazzino trasferite, l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto allo stesso la possibilità di dedurre il valore delle rimanenze finali al 31 dicembre 2017, trasferite mediante l’atto di donazione, nel periodo d’imposta 2019 e successivi. Più in particolare, viene precisato che tale deduzione è consentita per un ammontare pari al minore tra:
- il valore delle rimanenze indicato nell’atto di donazione;
- l’ammontare della perdita maturata dal donante nel 2017, attribuibile all’integrale deduzione delle rimanenze finali, ridotta della quota già utilizzata dall’impresa dante causa della donazione nei successivi periodi d’imposta (2018 e 2019) limitatamente alla quota proporzionalmente ascrivibile all’integrale deduzione delle rimanenze.

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