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Incentivo «IO lavoro» anche per i neoassunti con mansioni diverse dai lavoratori sospesi

/ REDAZIONE

Mercoledì, 4 novembre 2020

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Con un approfondimento pubblicato ieri, la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro ha analizzato, attraverso domande e risposte, l’incentivo IO Lavoro, disciplinato dal decreto ANPAL n. 52 del 11 febbraio 2020 e reso fruibile dall’INPS solamente alcuni giorni addietro con la circolare n. 124 (si veda “Incentivo «IO lavoro» in UniEmens a partire da novembre 2020” del 28 ottobre 2020). Allo stesso tempo, vengono esaminate alcune fattispecie relative all’agevolazione denominata “decontribuzione sud”, prevista dall’art. 27 del DL 104/2020 convertito.

Di particolare interesse è l’analisi riguardante la possibilità di richiedere l’incentivo IO Lavoro nell’ipotesi in cui l’azienda fruisca di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro. In particolare, l’azienda che sospende l’attività può richiedere l’incentivo in argomento se il lavoratore neoassunto venga adibito a mansioni diverse rispetto ai lavoratori sospesi. Inoltre, sempre secondo la Fondazione, il trattamento di integrazione salariale COVID-19, essendo di natura emergenziale e derogatoria della disciplina ex DLgs. 148/2015, può essere compatibile con l’incentivo IO Lavoro.

Infine, con riferimento alla decontribuzione sud, di cui all’art. 27 del DL 104/2020, la Fondazione afferma che il datore di lavoro può beneficiare dello sgravio del 30% anche nel caso in cui il lavoratore in questione sia inviato in trasferta presso una Regione in cui non trova applicazione l’agevolazione. Viceversa, nella medesima situazione, l’incentivo decade in caso trasferimento o distacco.

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