La fase di start up esclude lo status di comodo
Secondo la Cassazione l’impedimento oggettivo a conseguire ricavi va interpretato in senso ampio
Con la sentenza n. 24314 del 3 novembre 2020, la Corte di Cassazione torna a esprimersi sulle cause oggettive idonee a disinnescare le conseguenze penalizzanti della disciplina delle società di comodo e, nel farlo, conferma il principio di diritto in base al quale l’impossibilità per l’impresa di conseguire il reddito minimo deve essere intesa, non in termini assoluti, bensì elastici, identificandosi con uno specifico fatto, non dipendente dalla scelta consapevole dell’imprenditore, che impedisca lo svolgimento dell’attività produttiva con risultati conformi agli standard minimi richiesta dalla norma, ovvero ne ritardi l’avvio oltre il primo periodo di imposta.
Il caso di specie ha ad oggetto una società, costituita nel 2003 allo scopo di costruire e gestire un ...
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