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Sospesi i contributi INPS di competenza novembre 2020

/ REDAZIONE

Venerdì, 6 novembre 2020

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Con la circolare n. 22 di ieri, la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro ha analizzato le principali novità in materia di lavoro introdotte dal DL 137/2020 (DL “Ristori”), sottolineandone anche gli aspetti più critici.

In modo particolare, vengono esaminate le norme riguardanti i nuovi trattamenti di CIGO, assegno ordinario e CIG in deroga, nonché quelle relative al divieto di licenziamento (si veda “Ancora una proroga per il divieto di licenziamento” del 29 ottobre 2020), al lavoro agile e al congedo straordinario per genitori (si veda “Smart working e congedo anche in caso di sospensione della didattica” del 30 ottobre 2020), alla proroga del reddito di emergenza e alla sospensione dei contributi INPS e INAIL.

Con particolare riferimento a quest’ultima misura, l’art. 13 del DL 137/2020 riconosce la sospensione dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria dovuti per la competenza del mese di novembre 2020. Tuttavia, la misura è limitata ai soli datori di lavoro privati, aventi la sede operativa nel territorio dello Stato, appartenenti ai settori interessati dal DPCM del 24 ottobre 2020, che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 1 al DL 137/2020.

La norma disciplina poi la ripresa dei versamenti contributivi sospesi, i quali possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 ovvero mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.
La disposizione specifica infine che il beneficio della rateizzazione decade nell’ipotesi di mancato pagamento di due rate, anche non consecutive.

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