ACCEDI
Giovedì, 2 aprile 2026 - Aggiornato alle 6.00

NOTIZIE IN BREVE

Nessuna agevolazione IVA per detergenti senza potere disinfettante

/ REDAZIONE

Venerdì, 6 novembre 2020

x
STAMPA

Le cessioni di detergenti per mani possono beneficiare dell’agevolazione prevista dall’art. 124 del DL 34/2020 solo nell’ipotesi in cui abbiano un potere disinfettante; il legislatore ha infatti inteso far riferimento, nella citata disposizione, a biocidi o presidi medico-chirurgici, che hanno un’azione virucida, in grado di eliminare i microrganismi dannosi.

L’Agenzia delle Entrate torna nuovamente sulla nozione di “detergenti disinfettanti per mani” e di “soluzione idroalcolica in litri” nella risposta n. 530, pubblicata ieri sul proprio sito, nella quale si riprendono i chiarimenti già espressi nella circolare 15 ottobre 2020 n. 26, e nelle risposte a interpello 17 settembre 2020 n. 370 e 4 novembre 2020 n. 529.

Nel documento di prassi viene confermato che possono essere oggetto di agevolazione le soluzioni idroalcoliche che costituiscono “disinfettanti a base alcolica, certificati come PMC o biocidi”, a base di etanolo almeno pari o superiore al 70 per cento. Non rileva, ai fini del beneficio, la dimensione della confezione nella quale il prodotto viene venduto, che, come chiarito dalla circolare n. 26/2020, potrebbe anche essere inferiore o superiore al litro.

L’Agenzia precisa, infine, che, per i motivi suesposti, sono esclusi dalla speciale esenzione IVA (con diritto alla detrazione), sino a fine anno (salvo eventuali proroghe), o dall’aliquota 5%, dal 1° gennaio 2021, prodotti, quali, a titolo esemplificativo, gel per la pulizia delle mani o saponi per toeletta, classificabili nella categoria TARIC 33, che non risulta neppure annoverata fra quelle agevolabili, indicate nella circolare Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 30 maggio 2020 n. 12.

TORNA SU