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Residenza delle società all’estero se l’amministrazione non è in Italia

/ REDAZIONE

Sabato, 7 novembre 2020

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Con la sentenza n. 24872 depositata ieri, 6 novembre 2020, la Corte di Cassazione ha confermato il principio secondo cui, ai fini dell’accertamento della residenza fiscale delle società e degli enti, il parametro della sede dell’amministrazione previsto dall’art. 73 comma 3 del TUIR deve essere valutato sulla base di parametri quali il luogo di concreto svolgimento delle attività amministrative, il luogo di direzione dell’ente e di svolgimento delle assemblee, nonché il luogo “stabilmente utilizzato per l’accentramento, nei rapporti interni e coi terzi, degli organi e degli uffici societari in vista del compimento degli affari e dell’impulso dell’attività dell’ente”.

Sono state, quindi, respinte le pretese dell’Agenzia delle Entrate, la quale aveva ritenuto esistente in Italia la sede dell’amministrazione di una società di San Marino, collocandola presso la sede di un’altra società del gruppo. Pur se questa società del gruppo risultava l’unica cliente della società sanmarinese e aveva effettuato alcuni ordini per conto della stessa, la Cassazione ha ritenuto tali elementi indiziari insufficienti, stabilendo invece che la residenza estera è confermata dai seguenti fattori:
- sede legale in San Marino;
- collocazione di San Marino quale enclave circondata dall’Italia (circostanza che di fatto impone di intrattenere rapporti stretti con soggetti italiani);
- tenuta della contabilità e dei libri sociali in San Marino;
- riunioni dell’assemblea e del collegio sindacale in San Marino;
- residenza sanmarinese di tutti i dipendenti.

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