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Superbonus anche con destinazione abitativa a termine lavori

/ REDAZIONE

Martedì, 10 novembre 2020

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In relazione agli interventi antisismici, il superbonus del 110% di cui all’art. 119 del DL 34/2020 spetta anche nel caso in cui la destinazione d’uso residenziale dell’immobile risulti alla fine dei lavori. Il chiarimento è contenuto nella risposta a interpello n. 538 di ieri, 9 novembre 2020.

Analogamente a quanto affermato dalla stessa Agenzia nella circ. 8 luglio 2020 n. 19 con riguardo agli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio che consentono di fruire della detrazione IRPEF nella misura del 50%, anche la detrazione del 110%, che secondo l’Amministrazione finanziaria compete soltanto per gli immobili residenziali (circ. Agenzia delle Entrate 8 agosto 2020 n. 24), spetta nell’ipotesi in cui l’unità immobiliare su cui si effettuano i lavori non sia a uso abitativo (nel caso di specie un’unità immobiliare in C/2 destinata a stalla, ricovero degli attrezzi agricoli e fienile), ma lo diventi al termine dei lavori.

Per gli interventi di riduzione del rischio sismico (sismabonus) ammessi al superbonus, inoltre, è necessario acquisire:
- ai fini dell’opzione per la cessione o per lo sconto, il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione del 110%;
- ai fini del superbonus nonché dell’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante, l’asseverazione del rispetto dei requisiti tecnici degli interventi effettuati nonché della congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

Ai fini dell’asseverazione, da parte dei professionisti incaricati, della corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati, anche con riferimento a ogni stato di avanzamento lavori (SAL), occorre fare riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi (DM 6 agosto 2020).

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