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La mancanza delle scritture può escludere l’attenuante della tenuità del danno

/ REDAZIONE

Mercoledì, 11 novembre 2020

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La Cassazione, nella sentenza n. 31258/2020, ha precisato che, in tema di reati fallimentari, il danno di speciale tenuità, di cui alla circostanza attenuante prevista dall’art. 219 comma 3 del RD 267/1942, è quello cagionato dal fatto di reato globalmente considerato e non quello derivante dal passivo fallimentare; talché, in ipotesi di bancarotta documentale – sia semplice che fraudolenta – detto danno deve valutarsi sia in relazione all’impossibilità di ricostruire totalmente o parzialmente la situazione contabile dell’impresa fallita o di esercitare le azioni revocatorie o altre azioni a tutela dei creditori, sia in relazione alla diminuzione che l’omessa tenuta dei libri contabili abbia determinato nella quota di attivo oggetto di riparto tra i creditori.

La particolare tenuità del fatto di cui all’art. 219 comma 3 del RD 267/1942, dunque, deve essere valutata in relazione al danno causato alla massa creditoria in seguito all’incidenza che le condotte integranti il reato hanno avuto sulla possibilità di esercitare le azioni revocatorie e le altre azioni poste a tutela degli interessi creditori, e non in base al passivo.

Peraltro, secondo una risalente giurisprudenza (cfr. Cass. n. 8690/1992), qualora il danno non possa essere accertato nella sua sussistenza ed entità apprezzabile, l’attenuante andrebbe comunque applicata, in virtù del principio del favor rei.
Tale impostazione non è reputata condivisibile perché è proprio la condotta dell’imputato ad aver precluso la dimostrazione del danno, dal momento che, in mancanza delle scritture, non è possibile ricostruire i fatti di gestione e comprendere se vi siano state distrazioni, ovvero se siano esperibili, con qualche fondamento, azioni a tutela della massa.

Pertanto, se la mancanza delle scritture non autorizza a presumere distrazioni o altri fatti negativi per l’imputato, nemmeno può essere utilizzata per presumere circostanze a lui favorevoli, atteso che anche queste ultime soggiacciono alla regola della dimostrazione in giudizio, a meno che non emergano comunque elementi ulteriori idonei a comprovare la lieve entità del danno (quale, ad esempio, le dimensioni dell’impresa, particolarmente ridotte, che unitamente ad altri indici rivelatori, quale la modestia del passivo, unitariamente valutati, rendano plausibile la determinazione di un danno tenue).

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