Trasformazione delle DTA in più casi senza canone
La circ. Assoholding n. 3/2020 ha esaminato la disciplina della trasformazione in crediti d’imposta delle imposte anticipate relative a perdite fiscali ed eccedenze ACE (art. 44-bis del DL 34/2019), modificata in sede di conversione del DL 104/2020 (c.d. decreto “Agosto”).
La circolare evidenzia, in particolare, che in più casi l’opzione (subordinata per legge al versamento di un canone pari all’1,5%) potrebbe non determinare alcun onere in capo alle società beneficiarie. Il richiamo posto dalla norma all’art. 11 del DL 59/2016 dovrebbe, infatti, essere inteso in senso letterale, con la conseguenza che la base di calcolo del canone dovrebbe essere pari alla differenza tra le imposte anticipate e le imposte effettivamente versate dal 2008 in avanti; per le società che si avvalgono del beneficio per la prima volta, realisticamente la differenza è negativa, con la conseguente assenza di obblighi di versamento del tributo.
Assoholding ritiene, invece, scorretta l’impostazione per cui le imposte da dedurre dalla base di calcolo del canone sono solo quelle corrispondenti alla differenza di IRES che si genera dal 2021 in poi per effetto dell’impossibilità di utilizzare le perdite fiscali e le eccedenze ACE, annullate a seguito della trasformazione in crediti d’imposta (secondo questa linea interpretativa, il canone risulterebbe comunque dovuto per il 2020).
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