Liquidazione automatica ammessa se non è compilato il quadro RU
Sminuita la funzione dell’avviso di recupero del credito d’imposta
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24747 del 5 novembre 2020, ha sancito che in caso di omessa compilazione del quadro RU della dichiarazione dei redditi è possibile attivare la liquidazione automatica della dichiarazione.
Pur dando atto delle oscillazioni presenti in materia, viene richiamata la sentenza delle Sezioni Unite 8 settembre 2016 n. 17758, in cui è stata sancita la legittimità della liquidazione automatica in caso di riporto a nuovo del credito IVA derivante da dichiarazione omessa, in quanto si tratta di dati pur sempre presenti in Anagrafe tributaria (“il controllo automatico del dato della detrazione per pregresso credito d’imposta inserito nella dichiarazione annuale IVA non può che essere fatto in correlazione con il dato presente nella anagrafe tributaria
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