«Bonus vacanze» fruibile fino al 30 giugno 2021
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la guida aggiornata a novembre 2020 del “bonus vacanze”, recependo la nuova disposizione prevista dal DL Ristori che consente di fruire dell’agevolazione fino al 30 giugno 2021.
L’art. 176 del DL 34/2020 (DL Rilancio) ha previsto un’agevolazione, per l’anno 2020, in favore delle famiglie con ISEE in corso di validità non superiore a 40.000 euro, da utilizzare per il pagamento di servizi offerti in Italia da imprese turistico ricettive, agriturismi e bed & breakfast.
Il bonus può essere richiesto dal 1° luglio al 31 dicembre 2020 e fruito, a determinate condizioni, dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2021 (termine finale prorogato dall’art. 5 comma 6 del DL 137/2020, c.d. DL “Ristori”).
Si ricorda che il bonus, riconosciuto per il periodo d’imposta 2020 e 2021, spetta nella misura massima di:
- 500 euro per i nuclei familiari composti da tre o più persone;
- 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone;
- 150 euro per quelli composti da una sola persona.
Il bonus è utilizzabile una sola volta da un solo componente del nucleo familiare, anche diverso da chi ha effettuato la richiesta.
Vietate le riproduzioni ed estrazioni ai sensi dell’art. 70-quater della L. 633/1941